1. L'istruttoria per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4 è svolta dagli uffici competenti in materia di prevenzione territoriale del rischio idrogeologico istituiti presso ciascuna regione.
2. L'attribuzione dei contributi è effettuata dal presidente della regione con le seguenti modalità:
a) 60 per cento dell'importo a seguito dell'individuazione dei tutori ambientali di cui all'articolo 2;
b) 40 per cento al termine della realizzazione degli interventi da parte dei tutori ambientali.